Un vostro parere grazie :-)

In questa stanza puoi mostrare a tutti i lettori le tue foto migliori, in modo facile e veloce: tieni presente che le più apprezzate sono quelle che mostrano nevicate e paesaggi di neve ;-)

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derfel
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Messaggio da derfel »

Falco cosa dire....Buona la grappa da quelle parti eh...?!?!??! :lol: :lol:
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cerex
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Messaggio da cerex »

FALCO ha scritto:Grazie delle vostre critiche ,l'idea era (come hanno detto Ponente e Fin)di fare prorpio un quadro senza fare solo un click sul pc,ed il quadro avrebbe dovuto dare l'idea del vento,cosa non realizzata perchè nessuno l'ha vista.
Il viola in effetti è un po troppo forte.
Farò altre prove :wink: :wink:

Guarda Falco, anch'io le vedrei meglio come soggetti di un quadro ma effettivamente non mi era proprio venuto in mente il vento, guardando le foto :roll:
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oligo
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Messaggio da oligo »

ciao Falco,

caro amico, non me ne intendo, ma di che si tratta?

Quado le hai fatte c'era molta nebbia?, com'era la visibilta'? :oops: :roll: :lol:
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oligo
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Messaggio da oligo »

Falco, non vedo nessuna risposta

si scherzava mi raccomando, che non ti passi per la testa che vi era volonta' di offendere.

Sei una persona intelligente e l'umorismo non dovrebbe procurarti problemi.

Comunque, se te la sei presa, mi scuso.

con stima

stefano
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roby22
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Messaggio da roby22 »

oligo ha scritto:Falco, non vedo nessuna risposta

si scherzava mi raccomando, che non ti passi per la testa che vi era volonta' di offendere.

Sei una persona intelligente e l'umorismo non dovrebbe procurarti problemi.

Comunque, se te la sei presa, mi scuso.

con stima

stefano
starà ancora ridendo, non preoccuparti :lol: :lol:
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FALCO
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Messaggio da FALCO »

oligo ha scritto:Falco, non vedo nessuna risposta

si scherzava mi raccomando, che non ti passi per la testa che vi era volonta' di offendere.

Sei una persona intelligente e l'umorismo non dovrebbe procurarti problemi.

Comunque, se te la sei presa, mi scuso.

con stima

stefano
Ma figurati te, se dovessi offendermi perchè si scherza(Derfel mi crede imbriaco e Fin drogato.. :lol: :lol:
Invece spiegami bene la faccenda della firma e dello spedire a me stesso le foto.che non l'ho capita .
Se le firmo così va bene.
Grazie Stefano Zar di tutte le Russie :wink: :wink:

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Scusa Fin l'altro non va
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oligo
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Messaggio da oligo »

FALCO ha scritto:
oligo ha scritto:Falco, non vedo nessuna risposta

si scherzava mi raccomando, che non ti passi per la testa che vi era volonta' di offendere.

Sei una persona intelligente e l'umorismo non dovrebbe procurarti problemi.

Comunque, se te la sei presa, mi scuso.

con stima

stefano
Ma figurati te, se dovessi offendermi perchè si scherza(Derfel mi crede imbriaco e Fin drogato.. :lol: :lol:
Invece spiegami bene la faccenda della firma e dello spedire a me stesso le foto.che non l'ho capita .
Se le firmo così va bene.
Grazie Stefano Zar di tutte le Russie :wink: :wink:

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Scusa Fin l'altro non va
Falco,
Zar no... zar nicola II ha fatto una brutta fine! :cry:

Avendo a che fare per lavoro con problemi legali ti ho suggerito questo piccolo trucchetto per evitare di andare a spendere soldi all'ufficio brevetti e nello stesso tempo poter provare "la proprieta' intelletuale dell'opera" qualora qualcuno ne facciaun utilizzo improprio o comunque non autorizzato.

Con questo escamotage, puoi dimostrare se, ad esempio qualcuno utilizza in rete la tua foto, di vantare un diritto reale, quello di proprieta' e ti verra' rconosciuto dal giudice e uscirai dall'aula con un risarcimento danni quantificato dal giudice stesso in base al pregiudizio o danno subito.

Quindi firma sulla foto come hai fatto e dall' account a te intestato e te la spedisci allo stesso account o ad un altro a te intestato.




saluti :wink:
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FALCO
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Messaggio da FALCO »

Grazie ,ma l'account (scusa l'ignoranza) a me intestato è un www.alfredo.......it o similare? se è così e non avendolo, basta la firma ciao ciao :?: :?:
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Nemeth
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Messaggio da Nemeth »

mi sfugge il passaggio dell'account...una volta che io me la firmo (uso uno script di photoshop) perchè me la devo inviare? tanto già ce l'ho :lol: :lol:
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FALCO
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Messaggio da FALCO »

Nemeth ha scritto:mi sfugge il passaggio dell'account...una volta che io me la firmo (uso uno script di photoshop) perchè me la devo inviare? tanto già ce l'ho :lol: :lol:
Aspettiamo :roll: :roll: :roll: :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
veloce per favore qui c'è gente che lavora :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :?: :roll:
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fabri64
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Messaggio da fabri64 »

Ciao Falco,
ma quante critiche! Devi avere una pazienza... :lol:

Personalmente ammiro sempre coloro che si cimentano in esperimenti per trovare nuove soluzioni e alternative alle solite immagini.
Poi, non sempre gli esperimenti riescono bene ma è normale.

Ricordo che hai messo una bellissima immagine nel mio topic "meteofoto degli ultimi mesi" e riproduceva alcuni fiori che con un gioco di zoom ed esposizione pareva un fuoco d'artificio.
Ci ho voluto provare anch'io ma i risultati sono stati deludenti.

Questo per dire che il tuo attuale esperimento non mi ha convinto :roll: mentre quello fatto con lo zoom si! :wink: :wink:
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oligo
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Messaggio da oligo »

Nemeth ha scritto:mi sfugge il passaggio dell'account...una volta che io me la firmo (uso uno script di photoshop) perchè me la devo inviare? tanto già ce l'ho :lol: :lol:
caro Nemeth,

tu mi vuoi far impazzire di domenica?8)
e' evidente che di giurisprudenza, aule giudiziarie e cause infinite hai una cognizione molto vaga. 8) :lol: :lol:

Qua, di seguito. per accrescere il bagaglio culturale in materia che, non ti offendere, mi sembra scarso ( scherzo :lol: :lol: ), ti indico sommariamente come e' disciplinata la materia.

Questo escamatage 'che ti ho suggerito e' un modo semplice ma utilizzato dal giudice ai fini probatori basato sul pricipio del "libero convincimento del giudice”, al fine di ottenere giudizialmente e velocemente una dichiarazione di paternità dell'opera( foto).

E' un "trucchetto del mestiere" che nessuno ti dirà mai parlando in giro o girando in internet.

La firma apposta con il tuo Photoshop non modifica la sostanza,non e ' sufficiente.


Tra l'altro può essere soggetta a querela di falso (artt. 221 e ss. c.p.c.), da azionare anche in via principale (come afferma la recente sentenza n. 19727, emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione il 23 dicembre 2003).

Il giudice fa custodire il documento contestato (foto), stabilisce un termine per il deposito in cancelleria delle "scritture di comparazione"
e nomina un consulente tecnico incaricandolo di accertare la autenticità della firma (art. 217 c.p.c.), tenendo presente che - a norma dell'articolo 216 c.p.c. - è la parte che intende valersi della scrittura che deve proporre i mezzi di prova.


Il relativo procedimento,infatti, nel quale si e’ parte attrice e si deve conseguentemente adempiere l'onere della prova (ex art. 2697 c.c.).


Devi, cioè, dimostrare tu la genuinità e paternità della stessa che si traduce in un cinque/sei anni di processo civile.




Codice civile: norme che che regolano la materia:


Art. 2575 Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell`ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all`architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.


Art. 2577 Contenuto del diritto
L`autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l`opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.


L` autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo` rivendicare la paternita` dell`opera e puo` opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell`opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.



Il diritto d'autore


copre le opere di qualsiasi natura, a condizione che abbiano un carattere creativo e originale.

Il diritto d'autore non riguarda solo opere letterarie e artistiche, ma anche altri generi di opere creative, come per esempio il software e le banche dati.


Il fatto che un'immagine o un'altra opera sia su Internet non cambia quanto detto.

La tutela offerta dal diritto d'autore si estende alla stragrande maggioranza degli stati.



Diritto d'autore e fotografia digitale






La legge di base sul diritto d’autore in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97, che recepisce la Direttiva 93/98/Cee.


Ogni Paese ha diritto a fissare delle proprie norme in relazione al diritto d’autore per i suoi residenti, mentre per la protezione delle opere di autori di altri Paesi valgono le convenzioni internazionali ed universali sul diritto d’autore.
le norme internazionali valgono unicamente per una protezione di fondo delle opere inedite e create da stranieri. Tuttavia, al momento della prima pubblicazione in un Paese straniero, è la legislazione di quest’ultimo a essere determinante.

Concretamente la Legge - il cui scopo principale è quello di difendere la creatività del fotografo, e non tanto o non solo la sua professionalità - riconosce al fotografo il pieno diritto di gestire le immagini da lui realizzate, come autore.

Vengono però distinte le immagini creative da quelle non creative
.

Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo.

Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti.

In ogni caso, nel momento in cui il fotografo realizza le proprie immagini, è pienamente titolare di tutti i diritti, sia economici che morali.

In seguito, anche subito dopo, può tuttavia decidere di vendere ad altri tutti questi diritti, o parte di essi. Tale cessione può tuttavia avvenire anche per imperizia, nel caso siano stati mal descritti gli elementi di cessione.

Ciò che determina quale parte di questi diritti vengono ceduti al cliente sono - appunto - gli accordi col cliente stesso. Dato che è difficile ricostruire accordi solo verbali, ne consegue che risulta ceduto al cliente quel diritto che viene indicato per iscritto nel preventivo, nella corrispondenza, nel buono di consegna o, al limite in fattura.

E’ quindi indispensabile specificare sempre quale sia la destinazione d’uso che si sta trasferendo al cliente a fronte di un certo pagamento. Si intendono trasferiti al cliente quelle destinazioni, e le altre ne sono automaticamente escluse.

Attenzione, però: se le immagini sono realizzate su commissione, si deve specificare espressamente per quale uso le immagini sono state realizzate e cedute: infatti, la semplice dicitura "numero tot fotografie, euro tot" darebbe possibilità al cliente di pretendere la completa proprietà di tali immagini.


Se e quando deve essere menzionato il nome dell'autore della fotografia:


Le fotografie debbano riportare sempre il nome dell’autore e l’anno ed il luogo della produzione.

Tutte le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali prevedono un diritto "morale" collegato alla realizzazione di immagini fotografiche creative. Tale diritto comprende l’obbligo (teorico) ed essere citati come autori delle immagini.



Praticamente, in Italia la legge (n.633/1941, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97) prevede la divisione delle immagini fotografiche dividendole in immagini creative e semplici fotografie (vedi diritto d’autore).



Dato che fra "immagini creative" e "semplici fotografie" non è stata tracciata (né può esserlo) una netta linea di demarcazione,
per ogni singola fotografia occorrerebbe valutare se esista effettivamente una componente caratteristica non tanto della abilità e capacità professionale del fotografo, quanto del suo apporto creativo, inventivo. Occorre, in pratica, che sia possibile dimostrare che l'immagine contenga elementi di interpretazione creativa, e non solamente di abilità tecnica.

La legge, infatti, prevede che la citazione dell'autore sia obbligatoria (art. 20 della legge 633/41 per come modificata da Dpr 19/79), ma solo nel caso dell'immagine creativa. Se l'immagine è di questo genere, il nome dell'autore va citato in ogni caso, anche quando il cliente abbia sostenuto tutte le spese di realizzazione, ed il fotografo abbia venduto tutti i diritti di sfruttamento. Se, invece, si è dinanzi ad immagini non creative, l'obbligo alla citazione dell'autore non sussiste mai, ad eccezione di espliciti accordi scritti in tal senso.

Spesso, nella giurisprudenza passata, si riscontrano casi in cui il cliente - a fronte di una mancata citazione del nome dell'autore - è stato condannato ad un risarcimento immateriale, consistente nella ripubblicazione dell'immagine con l'errata corrige relativo al nome del fotografo. Questo perché per accordare un risarcimento del danno ci si trova dinanzi alla necessità di provare con sicurezza l'esistenza del danno, ed il suo ammontare. In mancanza di elementi certi (quanto e se il fotografo abbia perso per la mancata citazione del suo nome), viene condannato il cliente a risarcire con una moneta altrettanto immateriale ed indefinita.

Il fatto che il nome dell’autore venga menzionato dal cliente non è - come alcuni vorrebbero fra credere - una "pubblicità", e quindi una forma di cortesia con la quale chiedere sconti o prestazioni gratuite.

Come accennato, la menzione del nome dell’autore è una procedura prevista dalla legge, che assume i contorni dell’obbligatorietà nel caso delle immagini che abbiano tratti interpretativi
. Negli altri casi, è utile sfruttare una buona contrattualistica (vedi associazione professionale)

Quali sono le formalità da soddisfare per godere della protezione del diritto d'autore?


Non sono necessarie particolari formalità per la costituzione del diritto d'autore. Esso sorge a favore dell'autore per effetto stesso della creazione dell'opera e sin dal momento della creazione di questa.
Tuttavia può essere utile il deposito dell'opera presso il Registro pubblico generale delle
opere protette tenuto dal Servizio per il diritto d'autore del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (opere edite), oppure presso il Registro delle opere inedite, oppure
presso il Registro del software. Tale deposito, pur non essendo costitutivo del diritto, ha una funzione probatoria dichiarativa dell'esistenza dell'opera e della relativa paternità ad una data certa, trasferendo ai terzi l'onere di dimostrare il contrario.


Carattere creativo e originale:



Prima del D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, che recepisce le norme della Convenzione di Berna nel testo di Parigi, ratificato dall'Italia nel 1978, le fotografie erano protette dalla legge sul diritto d'autore solo come oggetto di diritto connesso. Questo fatto aveva creato una discordanza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale, superata dal recepimento delle norme della Convenzione di Berna.

Perciò la legge italiana opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d'autore, dalle semplici fotografie, tutelabili come oggetti di diritto connesso ai sensi del citato art. 87 LDA.

Come oggetto di diritto d'autore, la fotografia trova protezione all'art. 2 n. 7 della legge sul diritto d'autore:
"le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia... omissis".


Come oggetto di diritto connesso, la semplice fotografia trova protezione al Capo V della legge del diritto d'autore agli articoli da 87 a 92. È la legge stessa a definire all'art. 87 cosa si debba intendere per fotografia:
"le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche". Viene successivamente specificato che non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili.

La distinzione operata dalla legge ha la sua giustificazione nel fatto che non possono essere soggette a una disciplina unitaria, e per cui messe sullo stesso piano, fotografie che hanno espresso una personale visione della realtà, risultato delle scelte e dell'attività preparatoria del fotografo, e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo, ma riproduzione meccanica della realtà. Solo nel primo caso potrà essere individuato l'elemento creativo.

In pratica però è difficile stabilire quando una fotografia presenti un carattere creativo sufficiente per essere tutelata come opera dell'ingegno. Il requisito della creatività non può essere identificato con il valore artistico della fotografia, ma sussiste, secondo i criteri stabiliti dalla dottrina e applicati dalla giurisprudenza, quando l'immagine fotografica presenta tratti individuali tanto marcati da far riconoscere l'impronta personale del suo autore.

In questo caso all'autore dell'opera fotografica spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.

Le semplici fotografie
Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all'autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che sono elencati all'art. 88:

1) il diritto esclusivo di riproduzione;

2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,

salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta per quanto riguarda le fotografie riproducenti opere dell'arte figurative (comma 1).

Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro (comma 2). Lo stesso principio si applica per una fotografia di cose in possesso del committente (ovvero di chi ordina la fotografia), salvo pagamento al fotografo di un equo compenso.

La cessione del negativo (o di un analogo mezzo di riproduzione della fotografia) comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di utilizzazione (art. 89).

La legge stabilisce inoltre che gli esemplari delle foto devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
2) la data dell'anno di produzione;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Adesso forse e’ più chiaro perché uno se la deve spedire a sé stesso tramite mail, si tratta di un modo per procurarsi una prova della paternita' della stessa.

La mancanza di questi dati non si ripercuote sulla riproduzione, che non viene considerata abusiva a meno che non venga provata la malafede di chi riproduce.

Al fotografo spetta un equo compenso per la riproduzione della sua opera. L'art 91 specifica che la riproduzione nelle antologie a uso scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo, e la pubblicazione del suo nome e della data dell'anno di fabbricazione.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi pubblico interesse, è lecita, sempre dietro il pagamento di un equo compenso al fotografo (art. 91 comma 3).

Infine la legge stabilisce la durata dei diritti spettanti al fotografo: 20 anni dalla produzione della foto (art. 91)se si tratta di una foto semplice, mentre le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell?autore.

La legge prevede un trattamento particolare per il ritratto fotografico eseguito su commissione. Salvo patto contrario, esso può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori, senza il consenso del fotografo, salvo il pagamento a quest'ultimo di un equo compenso da parte di chi utilizza commercialmente la produzione (art. 98). Il nome del fotografo, se risulta dalla fotografia originaria, deve essere indicato.

Per quanto riguarda le norme da applicare al ritratto, si rimanda alla pagina sulla corrispondenza epistolare e ritratto.


La legge prevede alcune eccezioni al divieto di pubblicazione del ritratto:


1) Se si tratta di personaggio famoso o pubblico ripreso nell'ambito della sfera della sua notorietà, la fotografia può essere pubblicata al fine di informazione senza necessità del consenso della persona ritratta.
2) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici.
3) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o di indagine di polizia.
4) Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, e il volto della persona non è isolato dal contesto.






In ogni Stato l’immagine fotografica è tutelata da una serie di leggi di fondo e dai
successivi aggiornamenti: il fatto che la fotografia sia realizzata, diffusa e duplicata con strumenti digitali non sposta di una virgola la sostanza del diritto dell’autore, e dell’illecito di chi ne fa un uso non autorizzato.

Semplicemente, il mezzo digitale ha reso più facile e più "produttivo" il furto di immagini, che resta comunque tale.

Come possono essere protette le immagini messe su Internet?

Sono tre le possibilità per rivalersi sull’utilizzatore indebito, prima di intentare una causa (soluzione lunga, esasperante e consigliabile solo come rimedio estremo).

a) Inviare una raccomandata AR all’utilizzatore, che – riassumendo gli estremi dell’illecito scoperto – riporti una diffida più o meno in questi termini: ".... Ai sensi degli articolo 20 e seguenti, ed 87 e seguenti della legge 633/41, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97, (oppure, per utilizzi internazionali: ai sensi della Convenzione Internazionale di Berna del 1971) tale utilizzo si configura come un evidente lesione dei nostri diritti di sfruttamento economico e dei collegati diritti morali.

. Per la soluzione stragiudiziale del caso, chiediamo di regolarizzare la vostra posizione mediante corresponsione di un diritto di euro x, da liquidare entro e non oltre il giorno x. In assenza di un vostro completo e puntuale riscontro, procederemo senz’altro avviso alla difesa dei nostri diritti in sede sia ordinaria che cautelare, con richiesta di sequestro dell’opera, e conseguente aggravio di spese a vostro carico."

b) Far effettuare una richiesta simile dal proprio legale, o dalla propria associazione professionale.

c) Dare mandato alla Siae. In questo caso, è la Siae a provvedere al recupero dei diritti, secondo tariffario Siae. Occorre che il mandato (che dura 5 anni ed ha solo un costo iniziale di poche decine di migliaia di lire in bolli) venga conferito prima che avvenga l’illecito.

ciao :wink:


Citazione fonti:


Società Italiana Brevetti
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FOTOGRAFI PROFESSIONISTI
http://www.dirittodautore.it/
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cerex
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Messaggio da cerex »

oligo ha scritto:
Nemeth ha scritto:mi sfugge il passaggio dell'account...una volta che io me la firmo (uso uno script di photoshop) perchè me la devo inviare? tanto già ce l'ho :lol: :lol:
caro Nemeth,

tu mi vuoi far impazzire di domenica?8)
Mi sa proprio di sì :D :shock: :shock: :shock: :!:
Cavoli Oligo, è il post più lungo che abbia mai letto sul forum, Nemeth e Falco ci metterannno tutta l'estate a leggere e capire tutto e si risveglieranno dal computer alle prime nevicate dell'invertno 2009/10 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ps: ma molte delle righe hai fatto copia e incolla, vero :roll: :?:
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finland77
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Messaggio da finland77 »

FALCO ha scritto:
oligo ha scritto:Falco, non vedo nessuna risposta

si scherzava mi raccomando, che non ti passi per la testa che vi era volonta' di offendere.

Sei una persona intelligente e l'umorismo non dovrebbe procurarti problemi.

Comunque, se te la sei presa, mi scuso.

con stima

stefano
Ma figurati te, se dovessi offendermi perchè si scherza(Derfel mi crede imbriaco e Fin drogato.. :lol: :lol:
Invece spiegami bene la faccenda della firma e dello spedire a me stesso le foto.che non l'ho capita .
Se le firmo così va bene.
Grazie Stefano Zar di tutte le Russie :wink: :wink:

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Scusa Fin l'altro non va

:evil: :twisted: :evil: :twisted: :D
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Nemeth
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Messaggio da Nemeth »

Allora...partiamo dal presupposto che i diritti non li ho mai digeriti ma nonostante tutto sono riuscito a prendere 18 di privato, 30 di pubblico e 24 di tributario :lol: :lol: non ho mai avuto modo però di approfondire la tematiche di copyright, brevetti, opere dell'ingegno e simili...
Ho dato una lettura veloce a quello che hai scritto Oligo (grazie mille tra l'altro :wink: ) perchè sono al lavoro e non l'ho potuto analizzare per bene...capisco tutti i passaggi elencati...ma i dubbi mi rimangono :lol: :lol: diciamo che lo prendo per buono in quanto a dirmelo è un esperto in materia! :wink: stasera mi auto-intaserò la mail con decine di foto :lol: :lol: :lol:
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